Art. 8.
(Associazioni sportive).

      1. Le associazioni sportive che intendono svolgere le attività fisico-motorie di cui alla presente legge sono tenute ai

 

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medesimi obblighi previsti per le strutture private, con l'esclusione dell'obbligo di instaurare un rapporto di lavoro dipendente con le figure professionali indicate dalla medesima legge.
      2. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle strutture pubbliche che, a qualunque titolo, intendono svolgere analoghe attività fisico-motorie a carattere privatistico, per le quali comunque è consentito il ricorso alle figure professionali indicate dalla medesima legge anche sotto forma di consulenze specifiche, purché sia garantito il possesso dei requisiti prescritti dalla medesima legge.